Legge 1º marzo 2006, n. 67
"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006
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Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
- La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione
del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il
pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
- Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative
all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro.
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Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
- Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna
discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
- Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
- i ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
- Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di
una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei
suoi confronti.
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Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
- La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle
forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo
2729, primo comma, del codice civile.
- Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche
non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente,
e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa
l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioniaccertate.
- Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese delconvenuto, per una sola volta, su un
quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
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Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
- Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
- Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
- Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.
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